La Costituente inserì i Patti Lateranensi nell’art.7 della Costituzione,
Art.7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle
due parti , non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
riconfermando in sostanza la religione cattolica quale religione di stato, anche se l’art. 8 riconosce la totale libertà di religione e consente intese bilaterali tra lo Stato e le varie confessioni.
Per rendere più chiaro il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 7, la Corte Costituzionale (sentenza Febbraio/Marzo 1971) pone i Patti Lateranensi tra le fonti atipiche dell’ordinamento italiano (non hanno la stessa natura delle norme costituzionali).
Nonostante le numerose discussioni riguardanti la revisione, i Patti Lateranensi rimasero in vigore quasi del tutto immutati fino al1984, quando fu rivisto soltanto il Concordato.
Il nuovo Concordato fu sottoscritto dal presidente del consiglio B. Craxi e il cardinale Casaroli il 18/02/1984 e fu ratificato in legge il 25/03/1985.
I più importanti risultati:
- la religione cattolica non è più religione di stato;
- l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche diventa facoltativo;
- vengono introdotte nelle clausole perché il matrimonio religioso possa essere trascritto dall’ufficiale di diritto civile;
- viene abolita la congrua sostituita dal sistema di finanziamento dell’8 per mille (Legge 222 del Maggio 1985), che rappresenta una frazione del gettito totale dell’IRPEF.
Si afferma di certo il principio della laicità dello stato, anche se alla Chiesa vennero fatte molte concessioni che oggi andrebbero riviste.
Tra queste vale la pena ricordare:
- l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- il finanziamento della Chiesa
In conseguenza dell’art. 9 del nuovo Concordato
Art. 9 a) La Repubblica Italiana, in conformità al principio di libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto a istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità è assicurata la piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali…
b) La Repubblica Italiana…continuerà ad assicurare , nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche…di ogni ordine e grado.
E’ vero che l’art.33 della Costituzione prevede il principio della libertà dell’insegnamento ma il terzo comma recita: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.
si è determinato quanto segue:
- è stato introdotto l’insegnamento curricolare della religione cattolica nelle scuole materne, prima escluse, per 60 more;
- si sono raddoppiate le ore curricolari nelle scuole elementari;
- si è ottenuto per le scuole confessionali e per i loro alunni un trattamento equipollente senza alcun obbligo verso lo Stato;
- si fa passare il concetto che non ci siano differenze tra l’insegnamento confessionale e l’insegnamento culturale e scientifico (altre discipline curricolari).
L’onere economico (stipendi agli insegnanti) è a carico dello Stato, ma la nomina degli insegnanti è di esclusiva pertinenza della Chiesa, come si evince dal punto 5 (b)del protocollo addizionale.
(b) l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole…è…impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
Può sembrare assurdo, ma, come si può ben vedere, non è così. E’ paradossale: lo Stato paga perché i bambini vengano indottrinati in un’età, tra l’altro, in cui tutto in loro è in formazione (plagio? No, la volontà di Dio, attraverso il diritto naturale!).
“Come le scuole craniche!”, interviene il mio amico.
“Non lo so, rispondo, ma uno Stato che si professa laico, garantisce ma non paga”.
“Potrebbe spendere gli stessi soldi per potenziare il servizio scolastico”.
“Sono d’accordo”.
25 febbraio 2007
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